Descrizione
IL SINDACO
Premesso che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;
Atteso il Decreto Regione Liguria di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria;
Viste le attuali condizioni climatiche e la particolare secchezza del terreno e della vegetazione
erbacea;
Ritenuto pertanto necessario vietare l’accensione di fuochi al fine di impedire l’innesco di incendi
boschivi;
Visto il D.L. n. 31 del 24/06/2014;
Vista la Legge Regionale n. 4/1999;
Richiamato il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni:
ORDINA
1. Il divieto assoluto di accensione di qualsiasi tipo di fuoco e l’utilizzo di attrezzature che
possano provocare scintille sino alla revoca della presente ordinanza;
2. La sospensione di tutte le deroghe previste dall’art. 14 comma 8 della Legge 116/2014 relative
alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
3. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a
euro 250,00 senza pregiudizio se il fatto costituisce reato;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione
all’Albo Pretorio e negli appositi spazi comunali;
Che gli operatori di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza.
INFORMA
Che ai sensi della Legge 241/2009 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Liguria e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
IL SINDACO
Maurizio Caviglia
Premesso che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;
Atteso il Decreto Regione Liguria di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria;
Viste le attuali condizioni climatiche e la particolare secchezza del terreno e della vegetazione
erbacea;
Ritenuto pertanto necessario vietare l’accensione di fuochi al fine di impedire l’innesco di incendi
boschivi;
Visto il D.L. n. 31 del 24/06/2014;
Vista la Legge Regionale n. 4/1999;
Richiamato il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni:
ORDINA
1. Il divieto assoluto di accensione di qualsiasi tipo di fuoco e l’utilizzo di attrezzature che
possano provocare scintille sino alla revoca della presente ordinanza;
2. La sospensione di tutte le deroghe previste dall’art. 14 comma 8 della Legge 116/2014 relative
alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
3. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a
euro 250,00 senza pregiudizio se il fatto costituisce reato;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione
all’Albo Pretorio e negli appositi spazi comunali;
Che gli operatori di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza.
INFORMA
Che ai sensi della Legge 241/2009 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Liguria e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
IL SINDACO
Maurizio Caviglia
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 09/06/2022 10:59:11